ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Motivazioni che hanno condotto alla stipula dell'Accordo.

      Le ragioni che hanno condotto alla stipula dell'Accordo vanno ricercate nel sempre più intenso sviluppo delle relazioni tra i due Paesi, ed in particolare nella volontà da parte italiana e coreana di dare vita ad uno strumento giuridico aggiornato di cooperazione che permetta di sfruttare al massimo le potenzialità e le complementarità dei due Paesi nei settori di punta della ricerca scientifica e tecnologica internazionale.

B) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

      L'Accordo definisce il quadro delle relazioni e attività di cooperazione scientifica e tecnologica fra Italia e Corea del Sud. Esso coinvolge, per la parte italiana, come soggetti diretti il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'università e della ricerca. Come soggetti indiretti sono coinvolti, per la parte italiana, anche università e istituti di ricerca.

C) Obiettivi e risultati attesi.

      Obiettivo generale dell'Accordo è il rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale. Pertanto, l'Accordo si propone di offrire un quadro di riferimento ai programmi di cooperazione diretta tra università, centri di ricerca e altri enti dei rispettivi Paesi coinvolti nella ricerca scientifica e tecnologica. Il nuovo Accordo vuole individuare i mezzi di copertura finanziaria, non previsti dal precedente Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica del 2 marzo 1984.

D) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni: valutazione degli effetti dell'Accordo sulle strutture e analisi delle risorse interne all'amministrazione necessarie per rendere operativo l'Accordo.

      L'attuazione dell'Accordo rientra nella competenza spettante alla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca.
      L'articolo 8 dell'Accordo prevede la creazione di una Commissione mista, che si riunirà, in date da concordare per le vie diplomatiche, alternativamente a Roma e Seoul, ed avrà il compito di controllarne lo stato di attuazione. Le risorse finanziarie necessarie ai Ministeri sopra menzionati per rendere operativo l'Accordo sono specificate nella relazione tecnico-finanziaria allegata.
      Il contributo finanziario a ricercatori e docenti sarà corrisposto secondo le modalità proprie di simili interventi gestiti istituzionalmente

 

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dalla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri.
      Trattandosi pertanto di attività svolte nell'ambito delle normali competenze istituzionali della Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale, non si ritiene che l'Accordo richieda l'introduzione di innovazione sul piano della regolamentazione. Pertanto le disposizioni dell'Accordo non comportano effetti sulla struttura amministrativa e sugli assetti del personale, e non implicano la costituzione dei nuovi soggetti all'interno dell'Amministrazione pubblica.

E) Impatto sui destinatari diretti ed indiretti: stima degli effetti immediati e differiti dell'Accordo sui soggetti interessati.

      Una maggiore disponibilità di risorse garantirà maggiore continuità ed efficacia alla cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale sia nel breve che nel medio periodo. L'attività di cooperazione svolta da università, istituti di ricerca e altre organizzazioni troverà un punto di riferimento e un aiuto.
      La Commissione mista sarà lo strumento di controllo sullo stato di attuazione dell'Accordo, e permetterà di operare correzioni e interventi aggiuntivi nel corso della sua applicazione.

 

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